Ricorso  della  Regione  Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore,    rappresentato    e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
avvocati    Michele   Arcadipane   e   Giovanni   Carapezza   Figlia,
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'ufficio della Regione
Siciliana  in  Roma,  via  Marghera  n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della giunta regionale;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato  per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  commi  54  e 55, commi 661 e 662, comma
796,  lett. b), nonche' commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  recante  «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,
pubblicata  nel  Supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006 - Serie generale.

                              F a t t o

    La  legge  27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)»,  pur  imponendo,  all'art.  1,  comma  1363, una
applicazione  della recata normativa compatibile con le sovraordinate
norme  degli  statuti  speciali e delle relative norme di attuazione,
contiene  talune  disposizioni che sembrano porsi in contrasto con la
pur  asserita salvaguardia delle prerogative delle Autonomie speciali
e quindi, per quanto rileva, della Regione siciliana.
    In  particolare,  sotto  il profilo della ritenuta illegittimita'
costituzionale,   si  censurano  le  disposizioni  recate  dai  commi
sottoelencati dell'articolo unico di cui si compone la legge:
        commi  54 e 55. Tali commi, rispettivamente, statuiscono che,
con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato
d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite  le  modalita'  tecniche  di trasmissione in via telematica
alle  regioni,  alle  province  autonome  e ai comuni, dei dati delle
dichiarazioni   dei   redditi  presentate  nell'anno  precedente  dai
contribuenti   residenti,  e  che  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  sono  stabilite le modalita' tecniche di
trasmissione  in  via  telematica  dei  dati  dell'import/export alle
regioni.
        commi  661  e  662.  Il  comma  661 prevede che «Le regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano
concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi
stabiliti  dal  comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  in  misura proporzionale
all'incidenza  della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o
provincia  autonoma  sulla  finanza  regionale  e locale complessiva,
anche  mediante  l'assunzione  dell'esercizio  di  funzioni  statali,
attraverso  l'emanazione,  entro  il 31 marzo 2007 e con le modalita'
stabilite  dai  rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione
statutaria;  tali  norme  di  attuazione  precisano  le  modalita'  e
l'entita'  dei  risparmi  per  il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualita' definite»;
        il  successivo comma 662, dispone che «Sulla base degli esiti
della  sperimentazione  di  cui  al comma 656, le norme di attuazione
devono  altresi'  prevedere  le  disposizioni  per  assicurare in via
permanente  il  coordinamento  tra  le  misure  di  finanza  pubblica
previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e
l'ordinamento  della  finanza  regionale previsto da ciascuno statuto
speciale  e  dalle relative norme di attuazione, nonche' le modalita'
per il versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»;
        comma  796,  lett. b). Il richiamato comma, al sesto periodo,
prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, «l'addizionale
all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche  e  l'aliquota
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive si applicano oltre
i   livelli   massimi   previsti   dalla  legislazione  vigente  fino
all'integrale copertura dei mancati obiettivi»;
        commi  830,  831  e  832.  Il  comma  830 prevede, al fine di
addivenire  al  completo trasferimento della spesa sanitaria a carico
del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  che la misura del concorso
della  regione  a  tale  spesa  e' pari al 44,85 per cento per l'anno
2007,  al  47,05  per  cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per
l'anno 2009.
    Il  comma  831,  dopo  aver disposto che resta sospesa fino al 30
aprile  2007  l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 e
che  entro  tale  data  dovra' essere raggiunta un'intesa preliminare
all'emanazione  delle  nuove  norme di attuazione dello Statuto della
Regione  Siciliana  in  materia  sanitaria,  dispone  che «In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della
Regione  Siciliana  di  cui  al  comma 830 e' determinato, per l'anno
2007, in misura pari al 44,09 per cento».
    Il comma 832, poi, statuisce che nelle norme di attuazione di cui
al comma 831, e' riconosciuta la retrocessione alla Regione Siciliana
di  una  percentuale  non  inferiore  al 20 e non superiore al 50 per
cento  del  gettito  delle accise sui prodotti petroliferi immessi in
consumo  nel  territorio  regionale, e che tale retrocessione aumenta
simmetricamente,  fino  a  concorrenza,  la  misura  percentuale  del
concorso  della regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma
830.
    Le   richiamate   disposizioni   si  palesano  costituzionalmente
illegittime  e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni
proprie  della  Regione  Siciliana  quali  risultano  garantite dalla
Costituzione  e  puntualmente sancite dallo Statuto e dalle correlate
Norme di attuazione per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Commi  54  e 55. Violazione del principio costituzionale di leale
collaborazione.
    Le disposizioni dei richiamati commi, rispettivamente nella parte
in  cui riservano alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e
non  alla Conferenza unificata, l'espressione dell'intesa concernente
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 54),
e  nella  parte  in  cui  non  prevedono  l'intesa  della  Conferenza
Stato-regioni  sul  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle
dogane   (comma  55),  si  pongono  in  contrasto  con  il  principio
costituzionale di leale cooperazione che deve presiedere e regolare i
rapporti tra gli enti che costituiscono la Repubblica.
    Assolutamente  arbitraria, e come tale destinata a convertirsi in
vizio   d'incostituzionalita',   appare  la  scelta  del  Legislatore
nazionale  di non considerare in alcun modo il ruolo, il rilevo e gli
interessi delle regioni.
    L'avere  sancito  che  l'intesa  prevista  al fine di definire le
modalita'  tecniche  di trasmissione in via telematica dei dati delle
dichiarazioni  dei  redditi da trasmettere anche alle regioni ed alle
province  autonome  si  perfezioni  in una sede di concertazione e di
confronto  che  esclude  la  partecipazione  delle  regioni  e  delle
province  autonome,  oltreche' irriguardoso ed irrispettoso del ruolo
istituzionale  agli  indicati  enti  costituzionalmente riconosciuto,
appare  irrazionale in quanto incompatibile con la logica interna del
sistema  ed  in  palese  contraddizione  con  la  stessa  scelta  del
Legislatore  finalizzata  ad  attivare un confronto con altre realta'
istituzionali al fine di elaborare soluzioni condivise.
    Parimenti  irragionevole  e'  il  non prevedere l'acquisizione di
un'intesa  delle regioni sul provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  dogane che, assunto senza valutare le esigenze e le necessita'
regionali,  rischia  pertanto di non corrispondere alle finalita' che
la  prevista  trasmissione dei dati relativi all'import/export mira a
perseguire.
    La  leale cooperazione che si rivendica avrebbe viceversa imposto
di  individuare una sede di raccordo fra i diversi livelli di governo
-  quale  appunto,  rispettivamente,  la  Conferenza  unificata  e la
Conferenza  Stato-regioni -  per  consentire  un esercizio coordinato
delle  funzioni  e  meglio  rispondere  ai  criteri  di efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa.
    Commi  661 e 662. Violazione degli articoli 36 e 43 dello Statuto
regionale  e  degli articoli 81 e 119 della Costituzione - Violazione
delle  norme  di  attuazione  dello  statuto  regionale approvate con
d.lgs. 3 novembre 2005, n. 241, recanti attuazione dell'art. 37 dello
Statuto   e  simmetrico  trasferimento  di  competenze  -  Violazione
dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    Il  comma  661  impone alle Autonomie speciali, e tra esse dunque
anche  alla  Regione  Siciliana,  di concorrere al riequilibrio della
finanza pubblica oltreche' nei modi convenuti nel patto di stabilita'
che  ciascuna regione dovra' stipulare con il Ministro dell'economia,
«anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio
dello  Stato,  ...,  anche  mediante  l'assunzione  dell'esercizio di
funzioni  statali,  attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e
con  le  modalita'  stabilite  dai  rispettivi statuti, di specifiche
norme  di  attuazione  statutaria.»  La  recata previsione, mirante a
produrre un risparmio per il bilancio statale - e, quindi, stabilendo
sostanzialmente  il  trasferimento di funzioni senza trasferimento di
risorse  economiche  o  con  il trasferimento di risorse inferiori al
necessario  -  si  pone  in  contrasto  con  il criterio di simmetria
sancito  dalle  «Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della
Regione  siciliana,  recanti  attuazione dell'art. 37 dello Statuto e
simmetrico  trasferimento  di  competenze»,  approvate  con  d.lgs. 3
novembre  2005, n. 241, ed e' foriera di uno squilibrio finanziario a
carico  del  bilancio  regionale  in  spregio  dei  principi  sanciti
dall'art.   36  dello  statuto  e  dagli  articoli  81  e  119  della
Costituzione  in  tema  di  copertura  di  nuove spese e di autonomia
finanziaria,  nonche' della clausola di salvaguardia recata dall'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    Disposizione,  tale  ultima,  che  -  caratterizzata  da assoluta
specialita' (cfr. sentenze nn. 370 del 2006 e 383 del 2005 di codesta
ecc.ma  Corte), e mirante a garantire alle regioni a statuto speciale
ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, quelle forme di
autonomia piu' ampie contemplate dalle norme del nuovo Titolo V - non
pregiudica   in   alcun   modo   quelle  attribuzioni  e  prerogative
riconosciute dai singoli statuti di autonomia, e dunque, al contempo,
non  consente  che  al  di  fuori  degli  strumenti  pattizi  in essi
individuati,    od    anche    liberamente   convenuti,   si   incida
sull'equilibrio finanziario e sull'autonomia regionale.
    Va  a  tal proposito osservato che il patto di stabilita' interno
che ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma dovra' -
ai  sensi di altre, non contestate, disposizioni della medesima legge
finanziaria  2007 - concordare con il Ministero dell'economia e delle
finanze costituisce un quadro unitario e complessivo, all'interno del
quale,  in  una  condivisa  visione  d'insieme,  completa e coerente,
dovra' essere fissato un livello complessivo della spesa rilevante al
fine   del  perseguimento  degli  individuati  obiettivi  di  finanza
pubblica,  risultante  dalla sommatoria di limiti quantificati per la
spesa  corrente  ed  in  conto  capitale,  anche con riferimento alle
economie  di  spesa.  In  tale omnicomprensiva sede, va definito ogni
obiettivo  cumulativo  e  globale  di  risparmio,  sia  relativo alla
regione che attinente allo Stato.
    Cio'   premesso,  si  osserva  che  la  disposizione  contestata,
finalizzata  unicamente a produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, comporta di contro, palesemente, un corrispondente aggravio di
spesa per il bilancio delle considerate Autonomie speciali, ponendosi
dunque  in  aperta  ed  insanabile  violazione,  come  cennato, con i
principi sanciti dall'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana e
dall'art.  119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, e
dall'art.  81,  quarto comma, della Costituzione per cio' che attiene
all'obbligo della copertura delle nuove o maggiori spese, e determina
altresi'  una  lesione  ai  connessi  principi  di  armonizzazione  e
coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.
    Il  perseguito  riequilibrio  della finanza pubblica, invero, non
puo'  essere  raggiunto  mediante un mero spostamento della incidenza
dei  costi  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni pubbliche, bensi'
soltanto  attraverso  interventi  equilibrati,  coinvolgenti  tutti i
soggetti  che ai sensi dell'art. 114 della Costituzione costituiscono
la  Repubblica,  finalizzati  alla eliminazione degli sprechi ed alla
ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.
    La  disposizione  del  comma 661, poi, unitamente a quella recata
dal successivo comma 662, si pone altresi' in contrasto con l'art. 43
dello  Statuto,  che demanda alla Commissione paritetica ivi prevista
la  determinazione  del contenuto delle norme attuative dello Statuto
regionale.
    Ed   invero   ambedue   i  commi  in  questione,  predeterminando
unilateralmente   il   contenuto   di   future  norme  di  attuazione
statutaria,  violano  il principio di pariteticita' che presiede alla
determinazione  pattizia  delle  medesime, palesandosi evidentemente,
allo  scopo,  del tutto insufficiente la garanzia procedimentale, del
resto  ovvia,  alla  quale  si  rinvia,  svuotata  di  fatto  di ogni
contenuto,   laddove   esso  viene  individuato,  viceversa,  in  via
anticipata ed unilaterale.
    Comma  796, lett. b). Violazione degli articoli 3, 23 e 119 della
Costituzione, e dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana.
    Premesso  che  secondo il costante orientamento di codesta ecc.ma
Corte  (ex  multis,  sentenze  nn. 50  del  2005, 287, 196, 6 e 4 del
2004),  va  ritenuta  ammissibile  la  censura proposta dalla regione
anche  in ragione del contrasto con le calendate norme costituzionali
non  relative  al  riparto di competenze con lo Stato, poiche', nella
fattispecie   tale   violazione  comporta  una  compromissione  delle
attribuzioni  costituzionalmente  garantite  alla  regione stessa, si
rileva  che  la  disposizione  impugnata si pone in contrasto con gli
articoli  3  e  23  della  Costituzione,  confligge  con il principio
dell'unitarieta'   del   sistema   tributario   e  con  il  principio
perequativo   di   cui   all'art.  119  della  Costituzione,  e  lede
l'autonomia  finanziaria regionale di entrata e di spese riconosciuta
dal medesimo art. 119 Cost. e dall'art. 36 dello Statuto regionale.
    Cio'  premesso,  si  osserva,  in  primo luogo, che la riserva di
legge  sancita  dall'art.  23  della  Costituzione non puo' ritenersi
soddisfatta  da  una previsione normativa (come quella censurata) che
ipotizza  l'applicazione di tributi senza individuare alcuna aliquota
che  limiti  il  prelievo  fiscale  ad  una  percentuale  della  base
imponibile  considerata. Siffatta previsione, invero, non tiene conto
della capacita' contributiva degli obbligati e determina altresi' una
gravissima   disuguaglianza   -  in  spregio  dell'articolo  3  della
Costituzione  -  tra  i  cittadini residenti (e le persone giuridiche
aventi  sede) nelle diverse regioni italiane, in relazione a fatti ed
accadimenti  che  si  pongono  al di fuori della loro possibilita' di
determinazione e di controllo.
    La   disposizione   impugnata  si  pone  altresi'  in  violazione
dell'autonomia  finanziaria  regionale,  quale  risulta sancita dagli
art. 36  dello  Statuto  e 119 della Costituzione - che non prescinde
tuttavia  dalla riconosciuta unitarieta' del sistema tributario, che,
peraltro,  si  impone  anche  in ragione di quel «coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario» individuato tra le materie
di   legislazione  concorrente  dall'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione   -   e,   rimettendo   in  fondo  al  potere,  peraltro
discrezionale,   dell'amministrazione   statale   l'accertamento  del
verificarsi  di  quella  situazione  da cui scaturisce l'applicazione
delle  considerate  imposte  «oltre  i  limiti massimi previsti dalla
vigente   legislazione»,   altera   il   sistema   costituzionale  di
imputazione   della   titolarita'   di   competenza   nella   materia
considerata,  non  consentendo alla regione di provvedere, nei limiti
delle   scelte   possibili   e   delle   risorse   disponibili,  alle
determinazioni   che   le   competono   secondo   quei  «principi  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema tributario»,
espressamente   richiamati   dall'art. 119,   secondo   comma,  della
Costituzione.
    Commi  830,  831  e  832.  Violazione  dell'art. 43 dello Statuto
regionale e degli articoli 3, 81 e 119 della Costituzione.
    Le  disposizioni  in questione fissano un aumento unilateralmente
disposto  della quota di compartecipazione della regione per gli anni
2007-2009 (comma 830), senza che venga contemporaneamente previsto il
trasferimento delle necessarie risorse.
    Infatti   la   retrocessione,  in  forza  di  apposite  norme  di
attuazione  (comma  832),  di  quote  del  gettito  delle  accise sui
prodotti  petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale, e'
prevista  soltanto  per quote aggiuntive e ulteriori - sia rispetto a
quelle  unilateralmente disposte per gli anni 2007-2009, sia rispetto
a  quella  (sempre unilateralmente) fissata dal comma 831 per il solo
anno  2007  nell'ipotesi  in  cui  non  si addivenga alla prefigurata
intesa  preliminare  -  di  compartecipazione  regionale  alla  spesa
sanitaria.
    Le  disposizioni,  pertanto,  imponendo  un rilevante aggravio di
spesa  a carico del bilancio regionale - quantificabile, per gli anni
2007/2009,  e  sulla  base  dei dati riferiti all'esercizio in corso,
rispettivamente in 185, 371 e 556 milioni di euro - determinano anche
un  grave squilibrio finanziario della Regione Siciliana, palesemente
non  in  grado,  in  relazione  all'entita'  delle somme in gioco, di
sopportarlo mediante la rimodulazione e la compressione di altre voci
di  spesa,  in  spregio ai principi sanciti dagli articoli 81, quarto
comma,  e  119,  quarto  comma,  della  Costituzione  che  sanciscono
rispettivamente  l'obbligo  della  copertura  delle  nuove o maggiori
spese  ed  il principio di corrispondenza delle risorse alle funzioni
pubbliche  attribuite che integralmente, mediante le diverse fonti di
entrata, devono essere finanziate.
    Le  disposizioni  medesime, prevedendo una maggiorazione di quote
della  compartecipazione  finanziaria  per  gli  anni 2007-2009 senza
trasferimento  alcuno di risorse aggiuntive, e determinando quindi un
trattamento  difforme  rispetto  a  quanto previsto in relazione alle
ulteriori  maggiorazioni prefigurate dal comma 832 - per le quali, di
contro,  e'  prevista  una  simmetrica  retrocessione  di  risorse  -
peraltro,   violano   quel  principio  di  eguaglianza  che,  sancito
dall'art. 3  della Costituzione, e' destinato a trovare applicazione,
in  forza  di  un  procedimento  di  astrazione e secondo la costante
giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte,  anche  nei confronti dei
fatti,   delle   situazioni   e  degli  istituti  giuridici,  ponendo
sostanzialmente un divieto di discriminazioni arbitrarie ed ingiuste,
e  configurano  quella  arbitrarieta'  della legge che si converte in
vizio   di   costituzionalita'  anche  in  ragione  della  violazione
dell'appena richiamato principio di eguaglianza.
    Rilevato,   incidentalmente,   quanto   appaia   velleitario   il
dichiarato  «fine di addivenire al completo trasferimento della spesa
sanitaria  a carico del bilancio della Regione Siciliana» (cfr. comma
830),  se  solo  si  considera che l'importo globale di detta spesa -
quale  risulta  in  astratto  imputabile rispetto alla popolazione ed
all'ambito    regionale    in   seguito   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale  -  corrisponde,  sostanzialmente,  al
complesso   delle   entrate  tributarie  regionali,  e  che  pertanto
l'auspicato   integrale   trasferimento   impedirebbe   di  fatto  lo
svolgimento   di  tutte  le  altre  fondamentali  funzioni  pubbliche
ascritte  alla  regione,  si osserva che le disposizioni impugnate si
pongono  altresi'  in  contrasto  con l'art. 43 dello Statuto laddove
limitano  l'intervento  della  Commissione  paritetica  ivi  prevista
all'individuazione di quelle misure percentuali di concorso regionale
alla  spesa  sanitaria  discendenti dalla prevista simmetria rispetto
alla  quota  di  gettito da devolvere, mentre rientra viceversa tra i
suoi  compiti  il  definire,  tra  gli  altri,  anche tutti i profili
finanziari connessi all'esercizio delle funzioni attribuite.